Art. 9 · Attività in regime di stabilimento da parte di imprese di Stati terzi

Art. 9

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Attività in regime di stabilimento da parte di imprese di Stati terzi

In vigore dal 23 apr 2008
1. La rubrica del capo II del titolo VI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO». 2. L'articolo 67 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 67 (Attività in regime di stabilimento). - 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-9