Art. 4
4 / 23Margine di solvibilità
In vigore dal 23 apr 2008
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nè classificate come riserve di perequazione»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo».
2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis (Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative). - 1.
L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».
3. All'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-4