Art. 23 · Copertura finanziaria

Art. 23

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Copertura finanziaria

In vigore dal 23 apr 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 febbraio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bersani, Ministro dello sviluppo economico D'Alema, Ministro degli affari esteri Scotti, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-23