Art. 18 · Misure di salvaguardia

Art. 18

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Misure di salvaguardia

In vigore dal 23 apr 2008
1. L'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»; b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti». 2. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»; 3. L'articolo 223 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «politica di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione»; c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti «o di riassicurazione»; d) al comma 4, dopo le parole: «alla qualità dei contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione», dopo le parole: «nel caso in cui i contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione» e le parole: «di modesta entita» sono sostituite dalle seguenti: «limitato»; e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio.». 4. L'articolo 224 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «crediti di assicurazione», sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione e di riassicurazione»; b) al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione». 5. All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «, delle imprese di assicurazione cedenti» e dopo le parole: «all'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione». 6. L'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti «e di riassicurazione» e le parole: «e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi» sono soppresse; c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 4, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 7. L'articolo 227 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 8. L'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
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