Art. 17
17 / 23Disposizioni in materia di solvibilità corretta
In vigore dal 23 apr 2008
1. L'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
b) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
2. L'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
3. L'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro,» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
4. L'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-17