Art. 16
16 / 23Attività di vigilanza sulle operazioni infragruppo
In vigore dal 23 apr 2008
1. L'articolo 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.»;
b) al comma 2, lettera e), dopo la parola: «riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e di retrocessione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e sono aggiunte, in fine, le parole: «o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti».
2. L'articolo 216 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le parole: «o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti»;
b) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-16