Art. 14
14 / 23Attività di vigilanza supplementare
In vigore dal 23 apr 2008
1. L'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 210 (Ambito di applicazione). - 1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di un altro Stato membro.».
2. L'articolo 211 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-14