Art. 13 · Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri

Art. 13

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Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri

In vigore dal 23 apr 2008
1. L'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «un'altra impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; e) al comma 2, dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 2. Alla rubrica dell'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 3. All'articolo 204, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «di riassicurazione,». 4. L'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 5. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «o di riassicurazione»; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; e) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; f) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; g) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 6. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 7. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue: a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;»; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da parte di imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; c) al comma 1, secondo capoverso, dopo la lettera b), dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 4, dopo le parole: «in cui imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione», dopo le parole: «una impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-13