Art. 13
13 / 23Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri
In vigore dal 23 apr 2008
1. L'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «un'altra impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
e) al comma 2, dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
2. Alla rubrica dell'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
3. All'articolo 204, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «di riassicurazione,».
4. L'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
5. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
e) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
f) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
g) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
6. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
7. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da parte di imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, secondo capoverso, dopo la lettera b), dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «in cui imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione», dopo le parole: «una impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-13