Art. 1
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In vigore dal 23 apr 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2006), ed in particolare l'Allegato A;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Definizioni
1. All', comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;»;
b) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:
«aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;»;
c) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:
«bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;»;
d) dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:
«cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell', punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell', comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell', punto 15), della direttiva 2002/87/CE;»;
e) alla lettera qq), il periodo: «. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero» è soppresso;
f) dopo la lettera vv) sono inserite le seguenti:
«vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;»;
g) alla lettera ggg), le parole: «dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56#art-1