Art. 7 · Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive

Art. 7

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Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive

In vigore dal 7 mar 2008
1. La Corte con l'ordinanza che dichiara in tutto o in parte la nullità delle elezioni, ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione. Il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello dà comunicazione della nuova data rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvederanno alla affissione all'albo di ciascun ufficio del relativo avviso almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati anche a mezzo di posta elettronica. 2. Fino al completamento delle nuove operazioni elettorali, rimane in carica il precedente consiglio direttivo della Corte di cassazione o consiglio giudiziario. 3. Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla carica, con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello. Il decreto è comunicato rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del comma 1.
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