Art. 6
6 / 10Contestazioni e reclami
In vigore dal 7 mar 2008
1. L'ufficio elettorale della Corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative alla validità delle liste, alla eleggibilità dei candidati ed alle operazioni elettorali. Se taluno dei candidati risulta ineleggibile, provvedono ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. L'interessato ha la facoltà di proporre reclamo ai sensi del comma 2.
2. I reclami relativi alla validità delle liste, alla eleggibilità dei candidati ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione o delle Corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della Corte di cassazione o della Corte di appello competente per gli affari civili con ordinanza motivata non impugnabile adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna corte ordina la distruzione delle schede.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-28;35#art-6