Art. 6 · Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai RFI S.p.A.
Titolo II

Art. 6

6 / 6

Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai RFI S.p.A.

In vigore dal 12 apr 2008
Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai RFI S.p.A. 1. La Regione può richiedere all'amministrazione statale competente il trasferimento al proprio patrimonio di beni, impianti e infrastrutture facenti capo a RFI S.p.A. esistenti sul territorio regionale e non ritenuti, in base alla normativa vigente, di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Bianchi, Ministro dei trasporti Di Pietro, Ministro delle infrastrutture Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-21;46#art-6