Titolo II
Art. 5
5 / 6Determinazione dei servizi e delle relative risorse
In vigore dal 12 apr 2008
1. Con Accordo di Programma, da stipularsi tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione, sono individuati i servizi trasferiti e sono determinate le risorse finanziarie necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualità resa, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione. Il livello di erogazione del servizio e le risorse trasferite non dovranno comunque essere inferiori agli attuali.
2. La Regione stipula Contratti di Servizio con le imprese ferroviarie individuate secondo le previsioni della normativa in vigore. Rimangono in ogni caso a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con Trenitalia S.p.A., o ad esse conseguenti, in relazione a servizi resi nel periodo antecedente al trasferimento.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità della popolazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-21;46#art-5