Art. 1 · Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde
Titolo I

Art. 1

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Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde

In vigore dal 12 apr 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948; Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 25 ottobre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, e dell'economia e delle finanze; Emana il segue e decreto legislativo: . Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde 1. In attuazione dello Statuto Speciale sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale attualmente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde, nonché le relative aziende e le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati dalle gestioni stesse senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde. 3. I soggetti individuati dalla Regione subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Contestualmente sono messi a disposizione dei soggetti individuati i relativi beni, l'organizzazione ed il personale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-21;46#art-1