Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 mar 2008
1. Al fine di valutare l'impatto organizzativo e gestionale e il rapporto costi-benefici derivanti dall'eventuale processo di estensione del sistema tavolare di pubblicità immobiliare all'intero territorio regionale, la Regione è autorizzata ad individuare un comune, o un ambito non superiore a tre comuni, presso il quale procedere, in via sperimentale e senza alcun effetto giuridico, all'impianto dei libri fondiari. 2. Al termine della sperimentazione di cui al comma 1, lo Stato e la Regione ne valutano congiuntamente gli esiti. 3. Gli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al comma 1 sono totalmente a carico della Regione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari generali e le autonomie locali Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;29#art-4