Art. 2 · Forme di collaborazione

Art. 2

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Forme di collaborazione

In vigore dal 4 mar 2008
1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;26#art-2