Art. 1
1 / 5Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
In vigore dal 4 mar 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 novembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Trasferimento di funzioni in materia di salute umana
e sanità veterinaria
1. Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, come aggiornata ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;26#art-1