Art. 9 · Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante
Capo II

Art. 9

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Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

In vigore dal 4 dic 2018
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto. 2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili. 2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all', comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-9