Capo III
Art. 35 ter
48 / 55Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera
In vigore dal 12 giu 2026
1. Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, è ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.
2. Il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l', comma 5, e il richiedente non può essere allontanato.
3. Il ricorso è immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonché la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni. 4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
5. Quando l'istanza di cui al comma 2 è accolta il ricorrente è autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dall', comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall', comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non è reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.
7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell', comma 13.
8. Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere quando è rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando è rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-35-ter