Capo III
Art. 35
38 / 55Impugnazione
In vigore dal 12 giu 2026
1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale... è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all', comma 3.1.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dagli .
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell', commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
- Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-35