Art. 30 · Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003
Capo III

Art. 30

33 / 51

Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003

In vigore dal 30 set 2015
1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell', comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento. 1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all' decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-30