Art. 29 · Casi di inammissibilità della domanda
Capo III

Art. 29

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Casi di inammissibilità della domanda

In vigore dal 12 giu 2026
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: a) al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione; b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348; 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-29