Capo III
Art. 26 ter
53 / 55Formalizzazione della domanda di protezione internazionale
In vigore dal 12 giu 2026
(Formalizzazione della domanda di protezione internazionale). 1. La domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all', comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Fatto salvo quanto previsto dall', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciato il documento di cui all', comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-26-ter