Capo III
Art. 26 bis
52 / 55Registrazione della domanda di protezione internazionale
In vigore dal 12 giu 2026
1. La domanda è registrata, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all', comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all', comma 2.
2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all', comma 2.
3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all', comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-26-bis