Capo II
Art. 16
17 / 51Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali
In vigore dal 6 mag 2017
1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25#art-16