Art. 2
2 / 3Trasferimento del personale degli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
In vigore dal 19 feb 2008
Trasferimento del personale degli uffici
della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla Motorizzazione civile, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio periferico di cui all', è trasferito con la medesima decorrenza alle dipendenze della regione.
2. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, secondo le modalità stabilite dalle norme regionali.
3. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 farà comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;13#art-2