Art. 1
1 / 3Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
In vigore dal 19 feb 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Uffici della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile.
2. Per effetto del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, dalla data di cui al comma 5, l'Ufficio periferico di Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti è soppresso, con conseguente trasferimento alla regione dei relativi compiti e del personale, ai sensi dell'.
3. Per l'esercizio delle residue funzioni, lo Stato può avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente con la regione.
4. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.
5. I beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprietà degli uffici stessi sono trasferiti in proprietà alla regione, a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.
6. La consegna dei beni di cui al comma 5, da effettuarsi da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviene mediante la redazione dei relativi verbali che, per i beni mobili registrati, costituiscono titolo per la loro trascrizione e voltura a favore della regione.
7. Restano in capo al Ministero dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originati da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;13#art-1