Art. 3
3 / 6Soggetti coinvolti
In vigore dal 22 feb 2008
1. Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa delle regioni e dei servizi di orientamento degli enti locali, le istituzioni scolastiche predispongono azioni di orientamento in collaborazione con:
a) i centri territoriali per l'impiego;
b) le strutture formative accreditate;
c) le aziende, imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni di volontariato ecc;
d) gli organismi competenti ai sensi dell' della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche tengono conto anche dei servizi offerti dalla Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-14;22#art-3