Art. 9 · Assegnazione dei diritti audiovisivi
Sez. II

Art. 9

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Assegnazione dei diritti audiovisivi

In vigore dal 16 feb 2008
1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti. 2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma. 3. Le linee guida di cui all' indicano i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1. 4. È fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-9