Art. 26 · Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A
Titolo III

Art. 26

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Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A

In vigore dal 1 gen 2019
1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all', è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A; b) una quota del 28 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 22 per cento sulla base del radicamento sociale. 2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri: a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato; b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati; c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/ 1947. 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri: a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati; b) l'audience televisiva certificata; c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitrè anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C. 3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati: a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c); b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2; c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c).

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 642) che le modifiche di cui al presente articolo "acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale decorrenza, le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-26