Art. 24 · Mutualità per le categorie inferiori
Titolo III

Art. 24

Abrogato24 / 30

Mutualità per le categorie inferiori

In vigore dal 1 mar 2017
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che "Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9#art-24