Art. 19 · Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Capo IV

Art. 19

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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

In vigore dal 16 feb 2008
1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all', comma 6. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attività ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura.
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