Art. 4 · Riconoscimenti e premi

Art. 4

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Riconoscimenti e premi

In vigore dal 7 feb 2008
1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilità finanziarie previste al comma 4 dell': a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura; b) ammissione a tirocini formativi; c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica; d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; e) benefici di tipo economico; f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;262#art-4