Art. 1
1 / 7Oggetto e finalità
In vigore dal 7 feb 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l', comma 1, lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non accogliere talune condizioni poste dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto ministeriale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, per la definizione di regole e criteri per l'accreditamento dei soggetti esterni all'amministrazione scolastica, nonché l'eliminazione delle norme sulla certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni per l'accesso all'istruzione e formazione superiore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Oggetto e finalità
1. L'incentivazione delle eccellenze di cui all', comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario titolo nel percorso di istruzione, è finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità.
3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, è finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nella formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
4. Il raggiungimento di risultati elevati può rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa.
5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze è tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;262#art-1