Art. 3 · Applicazione

Art. 3

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Applicazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 205 del codice dell'ordinamento militare, sono le autorità responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-3