Art. 24 · Sanzioni

Art. 24

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Sanzioni

In vigore dal 7 feb 2008
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva, lavora, distribuisce o assegna sangue o emocomponenti, al di fuori delle strutture di cui all', comma 1, lettere e) ed f) o senza le prescritte autorizzazioni o a scopo di lucro è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 ad euro 10.329. Se il colpevole è persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per un uguale periodo. 2. Nei casi indicati dal comma 1 l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio dispone la chiusura della struttura non autorizzata. 3. La persona responsabile di una delle strutture di cui all', comma 1, lettere e) ed f), o il suo legittimo delegato, che non svolge una o più delle funzioni di competenza di cui all', commi 1 e 6, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. 4. La persona che interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella distribuzione e nella assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti, senza possedere le qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tali attività, è punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000. 5. Chiunque impedisca oppure ostacoli, in qualsiasi modo, lo svolgimento delle funzioni di cui all', commi 1 e 6, o il compimento da parte del personale incaricato delle attività di cui all', comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. 6. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell' della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-24