Art. 22 · Protezione dei dati e tutela della riservatezza

Art. 22

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Protezione dei dati e tutela della riservatezza

In vigore dal 7 feb 2008
1. Tutti i dati, comprese le informazioni di carattere genetico, raccolti ai sensi del presente decreto e delle disposizioni vigenti, a cui hanno accesso terzi, sono resi anonimi, in modo tale che il donatore non sia più identificabile. 2. A tale fine è garantito che: a) sono adottate misure di protezione dei dati e misure di salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri di donatori esclusi, o trasferimenti indebiti di informazioni; b) sono poste in essere procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati; c) non avviene alcuna divulgazione indebita di tali informazioni, garantendo al tempo stesso la tracciabilità delle donazioni.
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