Art. 19 · Modalità di conservazione, trasporto e distribuzione

Art. 19

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Modalità di conservazione, trasporto e distribuzione

In vigore dal 7 feb 2008
1. I servizi trasfusionali garantiscono che le modalità di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e di emocomponenti siano conformi alle disposizioni vigenti, coerenti con il disposto di cui all', comma 1, lettera e). 2. Le unità di raccolta garantiscono la conservazione e il trasporto del sangue e degli emocomponenti raccolti in conformità alle procedure tecniche stabilite dal servizio trasfusionale di riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-19