Art. 17 · Donazione volontaria e gratuita del sangue

Art. 17

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Donazione volontaria e gratuita del sangue

In vigore dal 7 feb 2008
1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome, in collaborazione con le associazioni e le Federazioni dei donatori volontari di sangue e con il Ministero della difesa, adottano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, misure per promuovere la donazione del sangue e dei suoi componenti, che è volontaria e non remunerata. 2. Il Ministero della salute, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della direttiva 2002/98/CE e in seguito ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sulle misure di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-17