Art. 13 · Informazioni da fornire ai candidati donatori

Art. 13

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Informazioni da fornire ai candidati donatori

In vigore dal 7 feb 2008
1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta provvedimenti affinché i candidati donatori di sangue e di emocomponenti ricevano adeguate informazioni come previsto dalle disposizioni relative ai protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, coerenti al disposto di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261#art-13