Art. 54 · Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Titolo IV

Art. 54

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Autorità e cooperazione nel comparto del gioco

In vigore dal 4 lug 2017
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell' del presente decreto. 2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231#art-54