Art. 30 · Esclusioni
Sez. III

Art. 30

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Esclusioni

In vigore dal 10 nov 2019
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attività. 1-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all', comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all', comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all', comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231#art-30