Sez. III
Art. 29
69 / 82Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
In vigore dal 4 lug 2017
1. È fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231#art-29