Art. 21 septies · Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
Titolo II›Sez. I

Art. 21 septies

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Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati

In vigore dal 23 lug 2026
1. Quanto alle voci e agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l'accesso alle stesse, si applica il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 20 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell' della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1: a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi del decreto di cui all', comma 5, lettera a); b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'; c) l'accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse di cui all', fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo . 3. I modelli per il rilascio di certificati e copie, anche digitali, relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva, in caso di accesso, sono quelli disciplinati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
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