Art. 6 · Soggetti che offrono protezione
Capo II

Art. 6

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Soggetti che offrono protezione

In vigore dal 22 mar 2014
1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte: a) dello Stato; b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al comma 2. 2. La protezione di cui al comma 1 è effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure. 3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-6