Capo II
Art. 5
5 / 34Responsabili della persecuzione o del danno grave
In vigore dal 19 gen 2008
1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell', comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-5