Art. 21 · Informazioni
Capo V

Art. 21

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Informazioni

In vigore dal 19 gen 2008
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale è consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba. 2. Per garantire la più ampia informazione sui diritti e doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo status di protezione internazionale è comunque fornita una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-21