Art. 14 · Danno grave
Capo IV

Art. 14

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Danno grave

In vigore dal 19 gen 2008
1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-14