Capo III
Art. 12
12 / 34Diniego dello status di rifugiato
In vigore dal 4 dic 2018
1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando:
a) in conformità a quanto stabilito dagli non sussistono i presupposti di cui agli ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all';
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251#art-12