Art. 9
9 / 10Sanzioni
In vigore dal 1 gen 2008
1. La violazione delle disposizioni previste dall', è punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
2. La violazione delle disposizioni previste dall' è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.
3. La violazione delle disposizioni previste dall' è punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630.
4. La violazione delle disposizioni previste dall', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.
5. La violazione delle disposizioni previste dall' è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;234#art-9